MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER
DIREZIONE GENERALE
UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI ORISTANO
Prot.n. 5354 Oristano 15 Maggio 2009
IL DIRETTORE
COORDINATORE DELL’U.S.P.
VISTO il
C.C.N.I. sottoscritto in data 12 Febbraio 2009 concernente la mobilità del
personale docente ed educativo ed A.T.A.
per l’anno scolastico 2009/10;
VISTO l’O.M.
n. 18 del 13 Febbraio 2009 riguardante la mobilità del personale docente ed
educativo ed A.T.A. per l’anno scolastico 2009/10;
VISTO le
domande documentate dei docenti di scuola primaria aspiranti al trasferimento o
al passaggio di ruolo con le relative preferenze espresse, pervenute nei
termini prescritti;
VISTA l’elenco
dei posti vacanti e disponibili per i trasferimenti ed i passaggi di ruolo per
la scuola primaria pubblicato in data 13 Marzo 2009;
DECRETA
Con decorrenza dal 1 Settembre 2009 sono
disposti i trasferimenti provinciali ed interprovinciali, nonché i passaggi di
ruolo del personale della scuola primaria di cui agli allegati elenchi che
fanno parte integrante del presente decreto.
I Dirigenti Scolastici competenti
provvederanno a dare immediata comunicazione agli interessati e cureranno la
trasmissione dei fascicoli personali alle nuove istituzioni scolastiche entro il 31 agosto 2009.
I
Dirigenti Scolastici provvederanno inoltre a segnalare l’avvenuta o la mancata
assunzione da parte degli insegnanti di scuola primaria nelle nuova sede di
titolarità.
Avverso il presente
provvedimento gli interessati possono esprimere il tentativo obbligatorio di
conciliazione di cui all’art.130 del CCNL scuola sottoscritto in data 24.07.2003; la richiesta
di conciliazione dovrà essere presentata presso l’Ufficio per il contenzioso
dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Oristano- Ufficio Scolastico Regionale della Sardegna- nel
termine perentorio di 15 giorni dalla data di pubblicazione o dalla notifica
dell’atto che si ritiene lesivo.
In alternativa gli interessati
possono esperire il tentativo di
conciliazione previsto dagli artt.65 e seguenti del D.Lvo n.165/01 presso
In caso di mancato accordo, gli interessati
possono chiedere di deferire la controversia ad un arbitro secondo le modalità
di cui all’Art. 3 del citato accordo, ovvero, in alternativa, ricorrere al
Giudice Ordinario in funzione di Giudice del lavoro, ai sensi dell’art.63 del
D.Lvo n. 165/01: in ambedue le ipotesi vale il tentativo obbligatorio di
conciliazione svolto presso gli uffici dell’amministrazione, senza la necessità
che venga riproposta la procedura di conciliazione prevista rispettivamente
dinanzi all’Arbitro ed al Giudice
Ordinario.
Il Responsabile del Procedimento Il Direttore
Coordinatore dell’U.S.P.
F.toIl Direttore Coordinatore dell’Area II^ Dott.Vincenzo
Tortorella
Dott.ssa Giovanna Corriga